Art. 7.
(Piani per le aree pedonali).

      1. I comuni presentano alle regioni i piani per le aree pedonali corredati da relazioni, planimetrie, sezioni e preventivi di massima per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 6 in modo da incentivare:

          a) nei centri storici, la pedonalizzazione delle strade e l'allontanamento dei veicoli a motore;

          b) nei parchi urbani, lungo i corsi d'acqua e nelle aree destinate a parco e a riserve naturali, la realizzazione di sentieri pedonali come mezzo per la frequentazione delle suddette aree nel rispetto delle specifiche caratteristiche ambientali.

 

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      2. Il piano delle zone pedonali, delle corti urbane, delle zone a traffico limitato e a traffico moderato deve indicare i collegamenti con la rete della viabilità urbana ed interurbana, con il sistema dei trasporti pubblici e con le aree riservate ai ciclisti.
      3. L'esecuzione del piano delle zone pedonali avviene attraverso la realizzazione di programmi annuali corredati da progetti esecutivi di lotti funzionali.
      4. I progetti esecutivi di cui al comma 3 sono considerati opere di pubblica utilità, comprese nelle opere di urbanizzazione primaria.